Separazione Giudiziale: la “prova dell’SMS di testo” è davvero sempre utilizzabile?

Separazione Giudiziale: la “prova dell’SMS di testo” è davvero sempre utilizzabile?

sms prova

“Ogni singolo caso può creare nuova giurisprudenza in Cassazione”

In tema di prove relative alla separazione giudiziale, tempo fa, la Corte di Cassazione aveva stabilito, con una sentenza che scatenò le fantasie di giornalisti ed improvvisati detective, come gli SMS di testo (quindi anche le chat dei molteplici social) potessero essere utilizzati come prova in tribunale al fine di dimostrare l’infedeltà del coniuge fedifrago.
Come avevo previsto…tutto è cambiato… e con l’ordinanza n. 18508 del 4/09/2020 la sezione 6-1 civile della Corte di Cassazione, ha stabilito che, ai fini dell’addebito, gli sms non provano l’infedeltà coniugale poiché da questi non si può riscontrare alcuna certezza circa il reale tradimento, in assenza di riferimenti precisi e di riscontri testimoniali diretti.

I tempi cambiano e con le tecnologie recenti, gli indizi su Whattsapp, Facebook e altre chat di vario genere, hanno sostituito quelle dei capelli in auto o del rossetto sul colletto della camicia del marito infedele, è quindi anche un breve messaggio di testo (SMS) potrebbe costituire per il coniuge tradito una prova valida per attribuire l’infedeltà del coniuge, ma in sede legale cosa accade?

In tribunale ogni prova “atipica” può essere utile per influenzare il giudizio del Giudice. Lo screenshot di un sms però, non può determinare una prova ma semplicemente una circostanza di fatto che a suo modo risulta priva di fatti realmente accertati, di circostanze inecuivocabili e di testimonianze.

Altresì, gli sms come le email, le chat e le conversazioni su Facebook sono considerati “riproduzioni meccaniche” e quindi, l’eventuale foto o stampa su carta di quanto appare a video potrà essere utile forse a convincere il giudice ma non verrà mai considerata una prova in quanto sarà (giustamente) sempre contestata dalla controparte come non autentiche, contraffatte, modificate, insomma, non conforme all’originale; a tal proposito la Corte di Cassazione ha ribadito che “la copia di una pagina web su un supporto cartaceo non ha efficacia probatoria rilevante se non risulti sia stata acquisita con garanzia di corrispondenza e conformità all’originale e riferibilità ad un ben individuato momento temporale”.

Tenete a mente che, qualora vogliate comunque tentare di utilizzare l’sms come prova, il testo di quest’ultimo, dovrà essere inequivoco e quindi palesare la relazione sentimentale in modo esplicito; << domani ci vediamo>> non può provare un tradimento.

Per acquisire una prova meccanica (foto, video, sms, chat) è necessario avvalersi di un esperto forense capace di repertare la prova seguendo un procedimento ben specifico. Tengo a precisare, che non tutto è repertabile e siccome le dichiarazioni del tradito, in quanto parte in causa, non hanno alcun valore testimoniale – l’unico modo di aggirare l’ostacolo è quello di procurarsi un testimone che abbia preso diretta visione della prova in oggetto, tramite osservazione diretta o lettura personale.

Bisogna in oltre tener presente delle conseguenze legali che possono scaturire con la riproduzione degli SMS reperiti in modo illegittimo, difatti, se bene la riservatezza dei coniugi viene meno quando si condividono gli stessi spazi, la corrispondenza privata è comunque coperta da privacy e non la può violare neanche il coniuge. La giurisprudenza poi, si è adeguata con i tempi ed ha esteso il divieto anche alla corrispondenza telematica, quali per esempio email, sms messaggi su whatsapp o Facebook; questi secondo i giudici, hanno lo stesso valore della vecchia busta di carta.

L’argomento non è di poco conto, perché, l’acquisizione illegittima delle prove (sms, email, registrazioni ed altro) può costituire un reato penale a carico dello stesso coniuge tradito, il quale, quindi, oltre a subire l’umiliazione del tradimento, correrà il rischio di un processo penale.

Vorrei a tal proposito riportare degli esempi concreti:

  • nell’ipotesi di intercettazioni telefoniche effettuate in casa da un coniuge all’insaputa dell’altro, la Corte di Cassazione ha ritenuto sussistente il reato di “interferenze illecite nella vita privata” (art. 615 bis c.p.), a prescindere dal rapporto di convivenza coniugale (Pen., Sez. V, 02/12/2003, n. 46202);
  • prendere visione della corrispondenza diretta all’altro, senza il suo consenso espresso o tacito è proibito anche al coniuge, in virtù dell’art. 616 comma 1 c.p., (Pen., Sez. V, 02/12/2003, n. 46202; Cass. Pen., Sez. V, 10/07/1997, n. 8838);
  • Integra il reato di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza (art. 616 c.p.), la condotta del coniuge che sottragga la corrispondenza bancaria inviata al coniuge per produrla nel giudizio civile di separazione.

Quale è la soluzione?

L’elemento fondamentale del “libero convincimento” del Giudice è strettamente vincolato al dato probatorio. Come previsto dall’art. 192, il giudice esamina la prova e ne convalida la sua validità tenendo conto delle risultanze che esse contengono e dei criteri con cui sono state reperite. Da cui, il libero convincimento non può in alcun modo esimere il Giudice ad acquisire in modo indebito prove reperite violando i divieti sanciti dal codice civile e penale. In sintesi, il Giudice non potrà fare alcuna valutazione circa prove che, per il modo con cui sono state prodotte:

  • hanno violato la libertà morale del soggetto;
  • sono state acquisite in violazione delle norme di legge;
  • sono state acquisite senza osservare quei procedimenti che ne sanciscono la genuinità.

Essendo io un investigatore privato, faccio presente come la relazione dell’detective privato è di per se tra le prove atipiche ammissibili nel processe civile e penale. Le dichiarazioni dell’investigatore privato, riportate nel rapporto investigativo e il materiale video o fotografico prodotto, se non contestato, hanno valore di piena prova. In caso contrario, l’investigatore privato sarà chiamato a testimoniare circa i fatti di cui ha assistito in prima persona e sulla base delle dichiarazioni rese, la relazione tecnica da lui redatta, può divenire elemento di prova.

Se hai necessità di assumere un investigatore privato per far valere un tuo diritto in sede giudiziale o semplicemente per conoscere la verità, chiamami, farò del mio meglio per aiutarti.

Giuseppe Tiralongo

 

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