Quando un soggetto contrae matrimonio stipula un atto negoziale, quindi un negozio giuridico (e non come in molti pensano un contratto), questi, inevitabilmente dovrebbe mettere in conto che, con il passare del tempo ci possa essere la possibilità di un tradimento perché, oggi giorno non considerare questa eventualità è a mio parere da sprovveduti… al contrario, non è saggio vivere nel terrore di essere traditi e di certo non fa bene alla salute; l’ideale sarebbe quello di essere coscienti di come, il matrimonio, la convivenza o il fidanzamento, possano minare la fedeltà delle persone e quindi adoperarsi affinché la monotonia, la noia, e la routine, non prevalgono nella vita di coppia.
Del resto, la giurisprudenza ha ridimensionato la gravità dell’adulterio ribadendo come il tradimento non possa di per sé comportare l’addebito della separazione; mi spiego meglio, per richiedere l’addebito della separazione il tradimento deve essere sempre e comunque considerato il motivo scatenante della crisi matrimoniale, quindi è necessario dimostrare il nesso di causalità tra il tradimento e la crisi del rapporto di coppia; se l’infedeltà e avvenuta inseguito alla crisi matrimoniale questa verrà considerata dal Giudice come una conseguenza inevitabile della, ormai deteriorata, relazione di coppia.
Diverso è se il tradimento sia stato commesso in modo spregiudicato ed abbia quindi recato un danno alla dignità e al decoro del rispettivo coniuge.
Nell’ambito della mia attività professionale ho avuto modo di comprovare attraverso attività investigative specifiche, comportamenti posti in essere dal coniuge fedifrago che oltre ad accertarne l’infedeltà coniugale in maniera plateale, facevano emergere alcuni risvolti dell’adulterio particolarmente gravi, episodi che, in alcuni casi possono essere perseguiti penalmente per il reato di maltrattamento.
Alcuni esempi?
- Quando ho accertato che il marito della mia cliente la tradiva con un amica di famiglia con la quale trascorrevano insieme ai propri figli le vacanze estive, condividendo momenti della loro vita di famigliare;
- Quando ho appurato che la moglie del mio cliente lo tradiva in presenza di amici e conoscenti che frequentavano la propria famiglia;
- Quando ho accertato che l’uomo sottoposto alle mie osservazione intratteneva una relazione extraconiugale con la sorella della mia cliente;
- Quando ho comprovato che il soggetto sottoposto alle mie osservazioni frequentava in maniera abituale prostitute e trans;
- Quando ho avuto modo di comprovare l’infedeltà coniugale di un uomo che tradiva la propria moglie con un altro uomo;
- Quando in presenza del proprio bambino, la moglie del mio cliente si intratteneva all’interno della propria autovettura in effusioni intime e amorose;
- Quando la donna da me attenzionata consumava la propria relazione extraconiugale all’interno della casa coniugale;
- Quando l’indagato, consapevole di essere stato smascherato, reiterava comunque i propri tradimenti.
Abbiamo detto quindi che il tradimento di per sé, seppur contrario ai doveri sanciti dal matrimonio, non implica una vera e propria sanzione.
Per capire quando è il caso di affrontare una Separazione Giudiziale è necessario mettere da parte i rancori ed analizzare il tradimento considerando l’infedeltà subita da un punto di vista necessariamente oggettivo.
Cercherò di essere ancora più chiaro. Sono certo che agli occhi del Giudice, la scappatella senza legami affettivi non configura “l’adulterio”(termine obsoleto), almeno che, questa, non sia avvenuta in maniera plateale, reiterata nel tempo o consumata con una prostituta.
Diverso è se il tradimento viene perpetrato in maniera continuativa e che quindi si possa palesare una vera e propria relazione extraconiugale con un partner differente dal coniuge; in questo caso il Giudice valuterà la condotta riprovevole del coniuge infedele, in considerazione del fatto che, al fine di frequentare un’altra donna, quest’ultimo abbia sicuramente sottratto attenzioni alla propria moglie e alla propria famiglia ponendo in essere atteggiamenti che possano aver leso moralmente e materialmente il proprio coniuge.
Analizzando il tradimento ancora in termini legali, la legge prevede che chi tradisce non può pretendere l’assegno di mantenimento né, tanto meno, potrà richiedere la propria quota per l’eventuale eredità del coniuge che venisse a mancare durante la fase che intercorre la separazione e il divorzio.
Per quanto concernente invece il tradimento tra amanti o conviventi, la legge non prevede alcuna tutela legale in quanto in assenza del negozio giuridico matrimoniale non vi è alcun specifico diritto da far valere in sede giudiziale.
Nonostante ciò vi sono dei casi per il quale è possibile portare in tribunale anche il proprio amante o convivente:
- Quando l’amante entra all’interno della casa coniugale del tradito/a.
Potrebbe configurarsi il reato di violazione della privacy ed invasione illecita della sfera privata altrui, in quanto l’amante è conscio del fatto di essere entrato nell’abitazione del coniuge tradito a sua insaputa;
- Quando l’amante compie diffamazione, divulgando notizie (vere o false che siano) o vantandosi pubblicamente delle proprie relazioni amorose che chiamano in causa il partner.
Sia la persona tradita che quella fedifraga, potrebbero ricevere un danno importante per la loro immagine e reputazione;
- Quando una persona rivela al coniuge tradito di essere l’amante del proprio marito/moglie.
Nella mia attività di investigatore privato mi è capitato in molteplici occasioni di ricevere persone che volevano assumermi per il solo scopo di documentare la propria relazione segreta. Soggetti che avevano l’intenzione di “rovinare il proprio amante” svelando al coniuge dell’altro, il tradimento subìto, allo scopo di vendicarsi della rottura del rapporto o più semplicemente perché si erano accorti di essere stati rimpiazzati da un nuovo amante.
Ogni qualvolta ascolto queste richieste provo un infinita tristezza per il genere umano e rifiuto categoricamente l’incarico, tra le altre cose, in questi casi non ci sono i presupposti legali per poter intraprendere alcuna investigazione.
Quando, l’investigatore privato Roma, può svolgere indagini nei confronti dell’amante?
La legge consente all’investigatore privato di investigare nei confronti dell’amante per tutelare un legittimo interesse che possa essere considerato fondamentale diritto dell’individuo, come ad esempio la salute e la libertà personale.
Accertare il tradimento del proprio patener può in alcuni casi essere utile per far valere o difendere i propri diritti lesi. Per fare un esempio, recentemente, la Cassazione ha inserito il raggiro di sentimentale (truffa sentimentale) internamente al reato di truffa, sia che questo sia stato commesso mediante l’utilizzo di social network o perpetrato nelle più comune forme tradizionali; per farla breve, chiunque finga un sentimento per un’altra persona per ottenere dei vantaggi di natura economica e/o patrimoniale, commette il reato di truffa sentimentale (Cassazione, sentenza n. 25165/2019).